ITALIA LIVING S.R.L.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi dell’art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»
APPROVATO CON DETERMINA
DELLORGANO AMMINISTRATIVO
DEL 14/06/2024
Introduzione
La Società Italia Living S.r.l. (d’ora innanzi anche Società o Azienda), sensibile all’esigenza di
diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell’integrità, nonché consapevole
dell’importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività
aziendali a tutela della posizione e dell’immagine proprie e delle aspettative dei soci, ha adottato
un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” in linea con le prescrizioni del Decreto (di
seguito “Modello”), come meglio illustrato nel cap. IV seguente.
La Società ha acquisito una cospicua solidità nel mercato di riferimento ed ottime credenziali tali
da permettere di svolgere con professionalità il proprio operato, rimanendo sempre sensibile alle
variazioni del sistema legislativo.
Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto all’analisi delle proprie
aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto e delle Linee
Guida formulate da CONFINDUSTRIA, in quanto applicabili. Nell’ambito di tale analisi sono
state adeguatamente valutate le criticità emerse a seguito dei provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria che hanno portato in sede cautelare al sequestro del compendio aziendale e delle quote
sociali e alla nomina di un nuovo Amministratore Unico.
In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l’Organo Amministrativo della Società, con formale
delibera, ha nominato l’“Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno” (di seguito “Organismo di
Vigilanza” o “OdV”), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza
del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.
Il Modello si compone di una “Parte Generale”, volta a disciplinarne la funzione, l’ambito di
operatività, i soggetti destinatari, il sistema sanzionatorio, i poteri e le funzioni dell’Organismo di
Vigilanza.
Segue una “Parte Speciale” che contiene i principi e le regole interne di organizzazione, gestione e
controllo deputate alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati indicati dal Decreto che
possono astrattamente essere commessi nell’ambito dello svolgimento delle attività della Società,
così come individuati a seguito del Risk Assessment condotto.
Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di
aggiornamento dello stesso. Infatti, se la “Parte Generale” contiene la formulazione di principi di
diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la “Parte Speciale”, in considerazione del suo
particolare contenuto, è suscettibile invece di periodici aggiornamenti, soprattutto al variare della
dinamica societaria (cambiamenti nell’organigramma, nel business, etc.); l’evoluzione legislativa
quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre
normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto potrà,
invece, rendere necessaria la integrazione del Modello sia nella “Parte Generale” che nella “Parte
Speciale”.
ITALIA LIVING S.R.L.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi dell’art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
«
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»
PARTE GENERALE
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
4
Sommario
1. Il Regime giuridico della responsabilità amministrativa 5
2. La fattispecie prevista dalla Legge e le sanzioni comminate 8
2.1 Gli elementi positivi di fattispecie 8
2.2 L’elenco dei reati 8
2.3 Gli elementi negativi delle fattispecie 15
2.4 Il Modello quale esimente nel caso di reato 16
2.5 Le sanzioni 17
3. Descrizione della realtà aziendale 18
3.1 I servizi offerti 18
3.2 Modello di governance 19
3.3 Struttura organizzativa 19
4) Il Modello organizzativo adottato dalla Società 19
4.1 Adozione e approvazione del Modello 19
4.2 Finalità del Modello e del Codice Etico e di Comportamento 20
4.3 Destinatari del Modello 21
4.4 Modifiche e aggiornamenti 21
5) L’ Organismo di Vigilanza 22
5.1. Premessa 22
5.2. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza 22
5.3. Requisiti soggettivi dei membri dell’Organismo di Vigilanza 23
5.4. Modalità di nomina, durata in carica, sospensione, revoca e dimissioni dell’OdV 24
5.5. Funzioni e poteri 25
5.6. Reporting dell’Organismo di Vigilanza agli Organi Societari 26
5.7. Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie 27
5.8. La disciplina in materia di whistleblowing 29
5.9. Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni 31
6) Il sistema disciplinare 31
6.1 Principi generali 32
6.2 Il sistema disciplinare 32
7) Formazione e diffusione del modello 32
7.1 Formazione dei dipendenti 32
7.2 Collaboratori Esterni e Partner 33
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
5
1. Il Regime giuridico della responsabilità amministrativa
Con il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (qui di seguito, per brevità, la Legge o il
Decreto), recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29
settembre 2000, n. 300”, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle
persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare
la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità
Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari
pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17
dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
ed internazionali.
La nuova normativa ha introdotto nell’ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità,
nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società,
associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una
persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.
I presupposti applicativi della Legge possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:
a) l’inclusione dell’ente nel novero di quelli rispetto ai quali Legge trova applicazione;
b) l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dalla stessa Legge,
nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;
c) l’essere l’autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all’interno
dell’Ente;
d) la mancata adozione o attuazione da parte dell’Ente di un modello organizzativo idoneo a
prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
e) in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un
soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo
ad un apposito organismo dell’Ente (o l’insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo) e
l’elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione
adottato dall’ente stesso.
In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle
circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava
sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza
di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (iuris
tantum), fatta salva la facoltà dell’ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell’onere della
prova).
Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l’assoggettabilità dell’ente a sanzioni di svariata
natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza
quelle pecuniarie (fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente
strutturate (fino alla chiusura coattiva dell’attività).
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia, nei suoi tratti fondamentali, il processo
penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale; del pari, a dispetto
del nomen iuris adottato, l’intero contesto sostanziale in cui la Legge si inserisce è dichiaratamente
ispirato a un apparato concettuale di matrice penalistica.
L’ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 della
Legge, è stato successivamente esteso, con modifica della stessa Legge, dalle seguenti norme:
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
6
- D. L. 25 settembre 2001 n. 350 che ha introdotto l’art. 25-bis «Falsità in monete, in carte
di pubblico credito e in valori di bollo»;
- D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, che ha introdotto l’art. 25-ter «Reati societari»;
- L. 14 gennaio 2003 n. 7 che ha introdotto l’art. 25-quater «Delitti con finalidi terrorismo
o di eversione dell’ordine democratico»;
- L. 11 agosto 2003 n. 228, che ha introdotto l’art. 25-quinquies «Delitti contro la personalità
individuale»;
- L. 18 aprile 2005 n. 62, che ha introdotto l’art. 25-sexies «Abusi di mercato»;
- L. 16 marzo 2006 n. 146 Art. 10, che ha introdotto i «reati transnazionali»;
- L. 3 agosto 2007 n. 123 Art. 9, che ha introdotto l’art. 25-septies «Omicidio colposo e
lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche
e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro»;
- D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 Art. 63, che ha introdotto l’art.25-octies «Ricettazione,
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»;
- L. 18 marzo 2008 n. 48 Art. 7, comma 1, che ha introdotto l’art. 24-bis «Reati informatici»;
- L. 15 luglio 2009 n.94 Art. 2, che ha introdotto l’art. 24-ter «Delitti di criminalità
organizzata»;
- L. 23 luglio 2009 n. 99 Art. 15, che ha integrato l’art. 25-bis ampliandolo ai reati di
«Contraffazione, uso e introduzione nello Stato di segni, prodotti o marchi falsi» ed ha
introdotto l’art. 25-bis 1, «Reati contro l’industria e il commercio» e l’art. 25-novies «Reati
in materia di violazione del diritto d’autore»;
- L. 3 agosto 2009 n. 116 Art. 4, che ha introdotto l’art. 25-decies «Induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria»;
- D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di recepimento delle direttive 2008/99/Ce sulla tutela penale
dell'ambiente e 2009/123/Ce sull'inquinamento da navi che ha introdotto l’art. 25-
undecies;
- D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, che ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies
"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
- L. 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto il «reato di induzione indebita a dare o
promettere utilità» all’art. 25 e il reato di «corruzione tra i privati» all’art. 25-ter, comma 1,
lettera s-bis;
- L. 15 dicembre 2014 n. 186 Art. 3, che ha introdotto l’autoriciclaggio tra i reati previsti
dall’art. 25-octies;
- L. 22 maggio 2015 n. 68, che ha integrato e novellato l’art. 25-undecies sui reati ambientali;
- L. 27 maggio 2015 n. 69 Art. 12, che ha introdotto modifiche in relazione ai reati societari;
- L. 29 ottobre 2016 n. 199 Art. 6, che ha introdotto i reati di “intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro” tra i reati previsti dall’art. 25-quinquies;
- D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, che ha modificato il reato di corruzione tra privati (art. 2635
c.c.) incidendo sull’art. 25 ter, comma 1, del D.lgs. 231/2001;
- L. 17 ottobre 2017 n.161, Art. 30 c. 4, che introduce sanzioni pecuniarie e interdittive in
relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 286/1998 (T.U.
immigrazione), integrando l’art. 25-duodecies;
- Legge 20 novembre 2017 n. 167, che ha inserito i reati di “razzismo e xenofobia”, ai sensi
dell’art. 25-terdecies;
- Legge 9 gennaio 2019 n. 3, che introduce all’art. 25, tra i reati presupposto, il Traffico di
Influenze Illecite di cui all’art. 346-bis c.p.;
- Legge 3 maggio 2019 n. 39, che ha introdotto i reati di frode in
competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo
esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001);
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
7
- Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che ha introdotto i reati tributari all’art. 25-
quinquiesdecies;
- D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, che ha introdotto, nel D. Lgs. 231/2001, l'art. 25-sexiesdecies
“Reati di Contrabbando”;
- Legge 9 marzo 2022 n. 22, che ha introdotto, nel D. Lgs. 231/2001 gli articoli 25-
septiesdecies e 25-duodevicies rispettivamente rubricati “Delitti contro il patrimonio
culturale e Reati di Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni
culturali e paesaggistici”
- Legge 3 luglio 2023 n. 85, recante le disposizioni di “conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per
l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Tale provvedimento ha apportato
modifiche al D.lgs. n. 81/2008, incidendo, tra l’altro, in punto di sorveglianza sanitaria,
formazione dei lavoratori e del datore di lavoro.
- Legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione
elettronica”.
- Legge 9 ottobre 2023 n. 137, recante Disposizioni urgenti in materia di processo penale
di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di
salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica
amministrazione”.
Per effetto di tali progressivi ampliamenti, la Legge si applica allo stato ai seguenti reati, in forma
consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:
Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24);
Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);
Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25);
Reati di falso nummario (art. 25 bis);
Reati contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis.1);
Reati societari (art. 25 ter);
Reati con finalità di terrorismo (art. 25 quater);
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies);
Reati transnazionali (L. 146/2006);
Reati di lesioni colpose e omicidio colposo commessi con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita (art. 25 octies);
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento
fraudolenta di valori (art. 25 octies.1);
Reati in materia di diritto d’autore (art. 25 novies);
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’Autorità Giudiziaria (art. 25 decies);
Reati ambientali (art. 25 undecies);
Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25 duodecies);
Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
8
Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e
giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);
Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies);
Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies);
Reati di Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e
paesaggistici (art. 25 duodevicies).
Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto
e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono
rilevanti per la stessa.
I reati presupposto sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati in futuro.
2. La fattispecie prevista dalla Legge e le sanzioni comminate
2.1 Gli elementi positivi di fattispecie
La fattispecie cui la Legge collega l’insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa
contemplata postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui
concorso è ci necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui
eventuale sussistenza costituisce viceversa un’esimente: cfr. il paragrafo 2.3).
Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che la Legge si applica ad ogni
società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato
di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l’Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti
svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.
Ciò posto, la responsabilità prevista dalla Legge a carico dell’Ente scatta qualora sia stato
commesso un reato che:
a) risulti compreso tra quelli indicati dalla Legge nell’apposito elenco (qui di seguito, per
brevità, un Reato);
b) sia stato realizzato anche o esclusivamente nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, salvo che
in quest’ultima ipotesi il Reato sia stato commesso nell’interesse esclusivo del reo o di terzi;
c) sia stato realizzato da una persona fisica:
1. in posizione apicale (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione
o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria
e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: qui di
seguito, per brevità, Soggetto Apicale); ovvero
2. sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale (qui di seguito, per
brevità, Soggetto Subordinato).
2.2 L’elenco dei reati
Per effetto delle successive modifiche apportate alla Legge, risultano attualmente assoggettati
all’applicazione di quest’ultima i seguenti Reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti,
anche semplicemente tentata:
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
9
1) Reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto, in
particolare:
peculato (314 comma 1 c.p.);
peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.);
malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato
o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
concussione (art. 317 c.p.);
corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319-quater c.p.);
corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi
delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art.
322-bis c.p.);
traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).
truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
2) I c.d. reati informatici, come previsti dall’art 24-bis del Decreto, ovvero:
falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis
c.p.);
accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
(art. 615-quater c.p.);
diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare
o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617-quater c.p.);
installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o
da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-
quinquies c.p.);
frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
10
3) I c.d. reati di criminalità organizzata, così come previsti dall’art. 24-ter del Decreto, in
particolare:
delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in
schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti
le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 D.Lgs.
286/1998 (art. 416 co. 6 c.p.);
associazione per delinquere (art. 416, escluso co. 6, c.p.);
associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope
(art. 74 DPR 309/1990);
delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi
clandestine (art. 407 co. 2 lett. A, c.p.p.).
4) Reati contro la fede pubblica, di cui all’art. 25-bis del Decreto, ovvero:
falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di
monete falsificate (art. 453 c.p.);
alterazione di monete (art. 454 c.p.);
spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa
in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico
credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di
monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
contraffazione, alterazione o uso di segni o marchi distintivi ovvero di brevetti, modelli
e disegni (art. 473 c.p.);
introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
5) I delitti contro l’industria e il commercio, come previsti dall’art. 25-bis 1 del Decreto, in
particolare:
turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
(art. 517-ter c.p.);
contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
6) I c.d. “reati societari” così come configurati dall’art. 25-ter del Decreto, ovvero:
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
11
false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e artt. 2621-bis);
false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
impedito controllo (art. 2625 c.c.);
indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
reati sul rilascio del certificato preliminare valido ai fini delle trasformazioni, le fusioni
e le scissioni transfrontaliere (D. Lgs. 19/2023).
7) I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, così come
configurati dall’art. 25-quater del Decreto, tra cui:
associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 270
bis c.p.).
reato di assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270
quinquies c.p.);
condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II (art. 302 c.p.);
repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2 Convenzione internazionale per la
repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999).
8) Il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 385 bis) come
previsto dall’art 25-quater.1 del Decreto.
9) I delitti contro la personalità individuale, così come configurati dall’art. 25-quinquies del
Decreto, ovvero:
riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600
quinquies c.p.);
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
12
tratta di persone (art. 601 c.p.);
acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.);
violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.);
corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
10) I reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato, così come
previsti nell’art. 25-sexies del Decreto, ovvero:
abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. “insider trading”);
abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. “tipping”);
abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. “tuyautage”);
manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
11) I c.d. reati transnazionali, come previsto dalla legge n.146 del 16 marzo 2006, ovvero:
associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.
291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs.
25 luglio 1998 n. 286);
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
12) Il reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro, come previsto
dall’art. 25-septies del Decreto:
omicidio colposo (art. 589 c.p.);
lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
13) I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
nonché autoriciclaggio, come previsto dall’art. 25-octies del Decreto:
ricettazione (art. 648 c.p.);
riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
14) I reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, come previsto dall’art.
25-octies.1 del Decreto:
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
13
Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter c.p.);
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti
a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493
quater c.p.);
Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).
15) I c.d. reati in materia di violazione del diritto d’autore, così come previsti nell’art. 25-novies
del Decreto, in particolare:
immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante
connessioni di qualsiasi genere, di opere dell’ingegno protette o parte di esse (co. 3
D.L. 7/2005);
reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla
pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore (co. 1, L.
689/1981);
abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione,
distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o
concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla
SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di
un programma per elaboratori (art. 13 L. 248/2000);
riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati;
estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in
locazione di banche di dati (art. 13 L. 248/2000);
abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi o ogni
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere
letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (art. 14 L.
248/2000);
riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione o
importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni
di qualsiasi genere, di opere dell’ingegno protette (co. 2, art. 171-ter L. 633/1941);
utilizzo, anche via etere o via cavo, duplicazione, messa a disposizione, riproduzione,
in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad
eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure
acquisto o noleggio di supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o
multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature,
prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche (co. 1, art.
174-ter L. 633/1941);
mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti
al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 17 L. 248/2000);
fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica,
utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via
etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 17 L. 248/2000).
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
14
16) Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), introdotto dall’art. 4 della Legge 3 agosto 2009
n. 116, come previsto dall’art. 25-decies del Decreto.
17) I c.d. “reati ambientali”, così come previsti dall'art. 25-undecies del Decreto, in particolare:
inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
delitti colposi contro l’ambiente e aggravanti (artt. 452-quinquies e 452-octies c.p.);
traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
scarichi sul suolo, nel sottosuolo, in reti fognarie e nelle acque sotterranee (artt. 103,
104, 107 D. Lgs. 152/06);
scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D. Lgs. 152/06);
scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D. Lgs. 152/06);
attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/06);
bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/06);
violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari (art. 258 D. Lgs. 152/06);
traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/06);
omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area
movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/06);
superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti
dalla normativa di settore (art. 279, co, 5 D. Lgs. 152/06);
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche
dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;
importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita,
esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art.
1 e art. 2 L. 150/92);
falsificazione dei certificati per il commercio degli esemplari (art. 3-bisL. 150/92);
inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. 202/07);
inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. 202/07);
produzione o impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico non ammesse (art. 3
L.549/1993).
18) I reati relativi all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così previsti
dall’art. 22 D. Lgs. 286/1998; al caso di morte o lesioni come conseguenza di delitti in
materia di immigrazione clandestina, così previsti dall’art. 12-bis dello stesso Decreto; ai
delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di
cui all’art. 30, comma 4, della Legge 17 ottobre 2017 n. 161, tutti reati recepiti nell’art. 25-
duodecies;
19) I reati di razzismo e xenofobia, introdotto dall’art. 5, comma 2, della Legge 20 novembre
2017 n. 167, come previsto dall’art. 25-terdecies del Decreto;
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
15
20) I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi
d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dall’art. 5 comma 1 della
Legge 3 maggio 2019 n. 39, come previsto dall’art. 25-quaterdecies del Decreto;
21) I reati tributari, introdotti dall’art. 39 comma 2 della Legge 19 dicembre 2019 n. 157, di
conversione del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. decreto fiscale) e previsti dall’art. 25-
quinquiesdecies del Decreto, in particolare:
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, d.lgs. 74/2000);
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
evasione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti
transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione
europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore
a euro 10.000.000 (art. 6, d.lgs. 74/2000);
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 e
comma 2-bis, d.lgs. 74/2000);
occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000).
22) I reati di contrabbando, introdotti dall’art. 5, lett. d), del d.lgs. recante norme di attuazione
della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi
finanziari dell’unione mediante il diritto penale (direttiva PIF) e previsti dall’ art. 25-
sexdecies del Decreto;
23) I reati contro il patrimonio culturale e i reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione
e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotti dalla Legge 9 marzo 2022 n. 22 e
rispettivamente previsti dagli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto, nella
specie:
furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito
di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
2.3 Gli elementi negativi delle fattispecie
Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista
dalla Legge a carico dell’Ente non scatta se il Reato è stato commesso:
I. da un Soggetto Apicale, se l'Ente prova che:
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
16
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie
di quello verificatosi (qui di seguito, per brevità, il Modello);
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo (qui di seguito, per brevità, l’Organo di Vigilanza). Negli Enti
di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo
dirigente;
c) le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di
organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organo di Vigilanza.
II. da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del
Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima
della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello.
2.4 Il Modello quale esimente nel caso di reato
Il Decreto (Art. 6, comma 1) introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in
oggetto qualora l’Ente dimostri:
a) di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l’organo dirigente, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi;
b) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di
curare il loro aggiornamento;
c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i
suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente
lett. b).
Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di
commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle
seguenti esigenze:
1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione
delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a
impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare
sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel Modello.
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
17
2.5 Le sanzioni
Le sanzioni previste dalla Legge a carico dell’Ente sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
d) la confisca.
Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento su cui diffusamente
infra. Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai
congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono
entrambe le seguenti condizioni:
1. sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma
della Legge;
2. vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano
commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Nel disporre le misure
cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna, in relazione alla natura
e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria
proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata
all'Ente in via definitiva.
La sanzione pecuniaria
Quando il giudice ritiene l’ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote».
L’entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità della
società, dall’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la
commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene conto delle
condizioni economiche e patrimoniali della società.
Le sanzioni interdittive
Le sanzioni interdittive consistono:
a) nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività;
b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell'illecito;
c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione
1
,
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell’esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già
concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
1
Anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
18
Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai
reati per i quali sono espressamente previste dalla Legge, quando ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:
a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da
un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest’ultimo caso,
la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze
organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
Quand’anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non si
applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:
a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e
l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono
tutte le seguenti condizioni (Condizioni ostative all’applicazione di una sanzione
interdittiva):
l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose
o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato
mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
La pubblicazione della sentenza di condanna
La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest’ultima una sola
volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, in uno o più
giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove
l'Ente ha la sede principale.
La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente
viene applicata una sanzione interdittiva.
La confisca
La confisca consiste nell’acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del
Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti
acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può
avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto
del Reato.
3. Descrizione della realtà aziendale
3.1 Le attività svolte
La Società ha per oggetto principale l’attività di produzione di salotti, divani, poltrone, sofà,
tappezzati in genere, elementi ed accessori di arredo.
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
19
3.2 Modello di governance
La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L’Organo Amministrativo è investito dei
più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società fatte salve le
limitazioni poste dalla Legge dallo Statuto Sociale.
La funzione di Organo di controllo e revisione legale è svolta da un Sindaco Unico.
3.3 Struttura organizzativa
L’allegato 3 riporta l’attuale organigramma aziendale.
4) Il Modello organizzativo adottato dalla Socie
4.1 Adozione e approvazione del Modello
In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società, con delibera dell’Organo Amministrativo,
ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (il presente Modello).
L’Organo Amministrativo ha competenza esclusiva per l’adozione e la modificazione del Modello
idoneo a prevenire i reati contemplati dal Decreto.
Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell’attività concretamente svolta dalla Società, della
natura e delle dimensioni, della sua organizzazione.
La Società ha proceduto ad un’analisi preliminare del proprio contesto aziendale e,
successivamente, ad un’analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in
relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.
In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il mercato
di appartenenza, l’organigramma aziendale, il sistema di Corporate Governance esistente, il sistema
delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa
aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all’interno della Società per lo svolgimento
delle operazioni.
Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto inoltre:
a. all’individuazione delle attività sensibili: attraverso la ricognizione delle attività svolte
dalla Società tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l’analisi degli
organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state
individuate le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel
Decreto;
b. all’identificazione delle procedure di controllo già esistenti: attraverso interviste con i
responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di autovalutazione, sono
state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili
precedentemente individuate;
c. all’identificazione di principi e regole di prevenzione: alla luce dei risultati delle due
precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono
essere attuate per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
20
reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli
strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo
societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure
operative redatte dalle singole funzioni aziendali.
In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (art. 25-septies del Decreto), la
Società ha proceduto all’analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi
svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche
svolte in ottemperanza alle previsioni del D. Lgs. 81/2008 e della normativa speciale vigente in
materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
4.2 Finalità del Modello e del Codice Etico e di Comportamento
Con l’adozione del presente Modello, la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni
di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il
sistema dei controlli interni e di Corporate Governance già esistenti.
Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico
di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, nel limite del possibile e
del concretamente esigibile, la commissione dei reati contemplati dal Decreto.
Il Modello si integra con il sistema dei controlli e di Corporate Governance già esistente presso la
Società e si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla
correttezza, alla trasparenza e alla legalità.
Il Modello si propone altresì le seguenti finalità:
- un’adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della
Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività
che comportano il rischio di realizzazione dei reati;
- la diffusione di una cultura d’impresa improntata alla legalità: la Società condanna ogni
comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle
disposizioni contenute nel presente Modello;
- la diffusione di una cultura del controllo;
- un’efficiente ed equilibrata organizzazione dell’impresa, con particolare riguardo alla
formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e
successivi, nonché alla gestione dell’informazione interna ed esterna;
- misure idonee a eliminare tempestivamente, nei limiti del possibile, eventuali situazioni di
rischio di commissione dei Reati.
La Società ha altresì approvato un proprio Codice Etico e di Comportamento con delibera
dell’Organo Amministrativo.
Il Codice Etico e di Comportamento è strumento per natura, funzione e contenuti differente dal
presente Modello.
Ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale. Il Codice Etico e di Comportamento
indica i principi di comportamento e i valori etico-sociali che devono ispirare la Società e le
eventuali società da essa controllate nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri
obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello.
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
21
Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e di Comportamento
formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell’etica e
della trasparenza aziendale.
Il Codice Etico e di Comportamento della Società costituisce il fondamento essenziale del presente
Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.
Il Codice Etico e di Comportamento, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al
Modello (Allegato 1).
4.3 Destinatari del Modello
Il presente Modello si applica:
a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o
controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
b) ai dipendenti della Società, ancorché “distaccati” in altre società correlate per lo
svolgimento dell’attività;
c) a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro
parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della
stessa (quali, ad esempio, promoter, agenti o consulenti);
e) a coloro che agiscono nell’interesse o anche nell’interesse della Società in quanto legati alla
Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, partner in joint
venture o soci per la realizzazione o l’acquisizione di un progetto di business, istituti
finanziari, etc.).
Per i soggetti di cui alle lettere d) ed e) l’Organo Amministrativo e il Responsabile dell’area alla
quale il contratto o rapporto si riferiscono, determina le tipologie di rapporti giuridici con soggetti
esterni alla Società, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell’attività svolta, le
previsioni del Modello.
A tal fine, l’Organo Amministrativo determina altresì, sentito il Responsabile dell’area alla quale il
contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni
interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute, fatto salvo
quanto espressamente prescritto nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nella
sezione specifica della Parte Speciale del presente Modello.
Per le misure sanzionatorie in caso di violazioni al Modello da parte di soggetti esterni alla Società,
si rinvia a quanto previsto al successivo capitolo 6.
Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni
contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.
4.4 Modifiche e aggiornamenti
Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera dell’Organo
Amministrativo, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, quando:
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
22
- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano
dimostrato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati;
- siano intervenuti mutamenti significati nel quadro normativo, nell’organizzazione o
nell’attività della Società.
L’Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta all’Organo
Amministrativo eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello.
L’Organo Amministrativo, ricevute le segnalazioni, adotta le deliberazioni di sua competenza.
Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l’attuazione del Modello avvengono a opera
delle Funzioni interessate, con approvazione da parte dell’Organo amministrativo. L’Organismo
di Vigilanza è costantemente informato dell’aggiornamento e dell’implementazione delle nuove
procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.
5) L’ Organismo di Vigilanza
5.1. Premessa
L'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello,
nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere interno alla società e dotato di autonomi poteri di
iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b, del D.lgs. 231/2001).
Nella relazione illustrativa al decreto viene specificato che: «l’ente [...] dovrà inoltre vigilare
sull'effettiva operatività dei modelli, e quindi sull'osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la
massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere
costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità
all'operato della società attraverso il ricorso a organismi compiacenti, e soprattutto per fondare
una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi
compiti [...] di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del
citato organo di controllo interno, funzionale a garantire la stessa capacità operativa».
Oggetto della vigilanza è il Modello in concreto adottato in ogni sua esplicazione, comprensivo del
Codice Etico e di Comportamento, della valutazione delle criticità dell’organizzazione, ovvero
della vulnerabilità rispetto al rischio di commissione di un reato presupposto, dei protocolli
comportamentali adottati ai fini di una idonea prevenzione dei rischi di commissione di un reato,
del sistema sanzionatorio esistente.
5.2. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza
In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l’organismo potrà avere alternativamente:
- composizione monocratica;
- composizione collegiale;
sarà, quindi, formato da uno o più componenti scelti tra soggetti esterni o anche da soggetti interni
alla propria struttura, dotati di quelle specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione
dell’incarico, nonché degli specifici requisiti previsti dalla norma e dalle linee guida di
Confindustria.
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
23
Inoltre, quali componenti dell’Organismo di Vigilanza potranno essere nominati gli stessi membri
dell’Organo di Controllo (laddove presenti), come previsto dall’art. 6 comma 4-bis del D.lgs.
231/2001.
5.3. Requisiti soggettivi dei membri dell’Organismo di Vigilanza
In accordo con le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, l’Organismo di Vigilanza deve
essere caratterizzato dai seguenti requisiti:
autonomia, anche finanziaria;
indipendenza;
onorabilità e professionalità;
continuità d'azione;
specifiche capacità in tema di attività ispettiva e consulenziale;
assenza di sentenze di condanna, anche non definitive, a carico di ciascuno dei componenti.
I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero l'assenza, in capo all'Organismo di
Vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto
operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, la previsione di riporti
dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell'ambito
dell'annuale processo di budgeting, di risorse finanziarie destinate al funzionamento
dell'Organismo di Vigilanza.
Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e
pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di
Organismo di vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e
consulenziale.
Il requisito della continuità d’azione rende necessario che l’Organismo di Vigilanza svolga la sua
funzione in continua interazione con il management aziendale e con le più significative realtà
aziendali.
A tutti i membri dell’Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente alla nomina di non
trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:
relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il IV grado con componenti dell’Organo
Amministrativo, soggetti apicali in genere, revisori incaricati dalla società di revisione (laddove
presenti);
conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza
richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere nonché coincidenze di interesse con
la società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di
prestazione d'opera intellettuale;
titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di
esercitare una notevole influenza sulla società;
funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di imprese sottoposte a fallimento,
liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni
precedenti alla nomina di membro dell'Organismo di Vigilanza;
sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
24
della pena su richiesta (c.d. “patteggiamento”), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D.lgs.
231/2001 o delitti a essi assimilabili;
condanna, con sentenza (anche non passata in giudicato), ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta (c.d. “patteggiamento”), a una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese.
5.4. Modalità di nomina, durata in carica, sospensione, revoca e dimissioni dell’OdV
La nomina dell’Organismo di Vigilanza e, nel caso di composizione collegiale, del suo Presidente,
sono di competenza dell’Organo Amministrativo. Ove il Presidente non sia designato dall’Organo
Amministrativo, la nomina è fatta dall’Organismo di Vigilanza medesimo in sede di insediamento.
La composizione e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza devono essere divulgate formalmente
a tutta la Società.
L’Organismo di Vigilanza resta in carica per un triennio dalla data della nomina ed è rieleggibile.
L’Organo Amministrativo può deliberare la sospensione dell'Organismo di Vigilanza nel caso in
cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui agli artt. 24 e ss. del D.Lgs.
231/2001, fatta salva la sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio.
In caso di sospensione dell'Organismo di Vigilanza, l’Organo Amministrativo provvederà
all'immediata nomina temporanea di un sostituto.
La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro
soggetto, possono avvenire soltanto per giusta causa, anche legata a interventi di ristrutturazione
organizzativa della società, mediante un'apposita deliberazione dell’Organo Amministrativo.
A tale proposito, per «giusta causa» di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro
dell'Organismo di Vigilanza può intendersi, a titolo meramente esemplificativo:
gravi negligenze nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali (a titolo
meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della
relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta all’Organo Amministrativo e all’Organo di
Controllo societario, laddove presente; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto
previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/2001 - risultante da una sentenza di condanna,
anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della società ai sensi del D.lgs. 231/2001
ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento);
l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale
incompatibili con i requisiti di «autonomia e indipendenza» e «continuità di azione» propri
dell'Organismo di vigilanza.
La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete all’Organo Amministrativo
che provvede alla sua sostituzione.
In caso di dimissioni dell'Organismo di Vigilanza, l’Organo Amministrativo provvede alla
sostituzione senza indugio.
I membri dimissionari rimangono in carica fino alla deliberazione di nomina del nuovo membro.
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
25
5.5. Funzioni e poteri
All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sulla:
- effettivi del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all’interno
dell’Azienda corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo
a prevenire il verificarsi dei reati previsti dalla Legge e dai successivi provvedimenti che ne
modifichino il campo di applicazione;
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e
alle modifiche della struttura aziendale.
Su di un piano più operativo è affidato all’Organismo di Vigilanza il compito di:
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o “attività sensibili”), al fine
di adeguarla ai mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale. A tal fine,
all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte
degli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle singole funzioni, le eventuali
situazioni che possono esporre l’Azienda a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono
essere esclusivamente in forma scritta;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte
all’accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure
e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi
etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla
responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di
ogni processo aziendale (cd. “controllo di linea”), da cui l’importanza di un processo
formativo del personale;
- verificare l’adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al
Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti
in essere, soprattutto nell’ambito delle attività sensibili, i cui risultati vengano riassunti in
un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli
organi societari;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno
scambio di informazioni, al fine di tenere aggiornate le aree sensibili/a rischio reato e in
modo da:
tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante
monitoraggio;
verificare i diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello (definizione di
clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e
organizzativi, ecc.);
garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed
efficace siano intraprese tempestivamente;
raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel
rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso
devono essere trasmesse.
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
26
A tal fine, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale
rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
- sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre l’Azienda al rischio
conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- sui rapporti con Consulenti e Partner;
deve, inoltre:
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e
predisporre la documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il
Responsabile del Personale;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del sistema di
controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- riferire periodicamente all’Organo Amministrativo e all’Organo di Controllo
societario laddove presente - in merito all’attuazione delle politiche aziendali
per l’attuazione del Modello.
La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell’esigenza di recepimento,
verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall’art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente,
rispetto all’esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza
degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede.
Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:
qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è
compito dell’Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere
questa “patologica” condizione.
Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di
comportamento;
- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle
ordinarie prassi di attività;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti
ai controlli all’interno delle singole funzioni.
qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità
di adeguamento, che pertanto risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non
idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al Decreto,
sarà proprio l’Organismo in esame a doversi attivare per garantire l’aggiornamento, tempi
e forme di tale adeguamento.
A tal fine, come anticipato, l’Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a
tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai
soggetti responsabili. Infine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le
informazioni come di seguito specificato.
5.6. Reporting dell’Organismo di Vigilanza agli Organi Societari
L’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell’Organo Amministrativo di
comunicare:
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
27
- all’inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai
compiti assegnategli;
- con cadenza, almeno, annuale una relazione informativa e riepilogativa sull’attività svolta
nell'anno in corso;
- immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività (per esempio,
significative violazioni dei principi contenuti nel modello, innovazioni legislative in materia
di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto
organizzativo della società ecc.).
L’Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare, anche con diversa periodicità,
all’Organo di Controllo societario- laddove presente - e all’Organo Amministrativo in merito alle
proprie attività.
L’Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:
1) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora
dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà
necessario che l’Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle
azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le
specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l’implementazione;
2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e di
Comportamento e con le procedure aziendali, al fine di:
i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture
preposte per la valutazione e l’applicazione delle sanzioni disciplinari;
ii) evitare il ripetersi dell’accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle
carenze.
Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall’Organismo di Vigilanza
all’Organo Amministrativo nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre
strutture aziendali, che possono collaborare nell’attività di accertamento e nell’individuazione delle
azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.
L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di informare immediatamente l’Organo di Controllo
societario laddove presente - qualora la violazione riguardi i vertici dell’Azienda e/o l’Organo
Amministrativo.
Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall’Organismo di Vigilanza.
5.7. Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie
L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei
soggetti tenuti all’osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare
responsabilità della Società ai sensi del Decreto.
Prescrizioni di carattere generale
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
28
ciascun destinatario del Modello deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del
Modello all’Organismo di Vigilanza (con disposizione organizzativa sono istituiti “canali
informativi dedicati” per facilitare il flusso di segnalazioni);
i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività
svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all’Organismo di
Vigilanza mediante “canali informativi dedicati” da definire contrattualmente;
l’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli
eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra
previsto in ordine al sistema disciplinare.
I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o
penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi
gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in
mala fede.
Prescrizioni specifiche obbligatorie
Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere
trasmesse all’Organismo di Vigilanza le notizie relative:
ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei
provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi
In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza, oltre alla
documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi
contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente
all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:
devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal
Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con
le linee di condotta adottate dalla Società;
l’afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso
l’Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti
conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente
l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per
iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento,
potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione
del Modello. L’Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro
qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la
riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle
società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
Prestazione di servizi da o verso altri enti
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
29
Qualora la Società riceva, da parte di altre società o enti, servizi che possono interessare le attività
sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un
contratto scritto, che è comunicato all’Organismo di Vigilanza della Società.
Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:
- l’obbligo da parte della società/ente che presta il servizio in favore della stessa di attestare
la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate
alla Società ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- l’obbligo da parte della società/ente che presta il servizio in favore della stessa di rispettare
nello svolgimento del servizio richiesto il proprio Codice Etico e di Comportamento e
quanto previsto dal proprio Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.
Qualora la società/ente che presta il servizio in favore della stessa non sia dotata di un
proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo o qualora i servizi erogati rientrino
nell’ambito di attività sensibili non contemplate dal proprio modello, la società/ente che
presta il servizio si impegna a dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire
la commissione dei Reati;
- il potere dell’Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni attinenti al
proprio incarico all’Organismo di Vigilanza della società/ente che presta il servizio, ovvero,
in assenza di un Organismo di Vigilanza, direttamente alle funzioni della società/ente
competenti ad erogare il servizio, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di
vigilanza.
5.8. La disciplina in materia di whistleblowing
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023
riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante
disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni
normative nazionali”.
Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare
riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno
impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto
tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari
e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela
dell’ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto
legislativo 231/2001.
L’oggetto delle segnalazioni è rappresentato da comportamenti, atti od omissioni che ledono
l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che
consistono in:
illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei
modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o
nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari
e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità
dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza
nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
30
pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati
personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalidelle disposizioni di cui agli
atti dell’Unione.
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del
settore pubblico o privato, in qualità di:
dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonché i
dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o
regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato
sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico
o dei concessionari di pubblico servizio);
lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore
pubblico o del settore privato;
collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attivipresso
soggetti del settore pubblico o del settore privato;
volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o
rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso
soggetti del settore pubblico o del settore privato.
I canali di segnalazione sono individuati dalla norma in:
canale interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
canale esterno (ANAC);
divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado
di raggiungere un numero elevato di persone);
denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di
certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.
Tale disposto normativo ha previsto la modifica dell’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 con
l’obbligo per l’Ente di prevedere dei canali che consentano la segnalazione di illeciti, anche non
rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, garantendo la massima riservatezza in merito all’identità
del segnalante e il divieto di azioni ritorsive.
La Società si impegna, quindi, a tutelare il segnalante, ovvero colui che segnala un illecito o
un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di
segnalarlo, in quanto consente alla stessa di avere conoscenza e consapevolezza di eventuali
problemi o pericoli.
In questo contesto la Società si impegna a implementare procedure volte a incentivare le
segnalazioni e a tutelare il segnalante.
In particolare, l’identità del segnalante nonché del contenuto della segnalazione e della relativa
documentazione non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e coloro che ricevono
o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a
tutelare la riservatezza di tale informazione.
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
31
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve
ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.
Inoltre, i segnalanti non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o
sottoposti ad alcuna misura di ritorsione, diretta o indiretta, per motivi collegati alla
segnalazione. Per misure di ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione,
anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia
all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare,
alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un
danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato
Il segnalante che ritiene di aver subito una misura discriminatoria può darne comunicazione
all’ANAC che, a sua volta, informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di
propria competenza.
Gli atti assunti in violazione del divieto di misure ritorsive nei confronti del segnalante sono
nulli.
La tutela del segnalante non può essere assicurata solo nei casi in cui incorra in responsabilità
penale a titolo di calunnia, diffamazione o altro reato connesso con la denuncia e alla persona
segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della
divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato
motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o
denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa. Inoltre, si precisa che non saranno
ritenute rilevanti le segnalazioni fondate su meri sospetti e sarà soggetto a sanzioni colui che
effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.
La Società ha individuato la responsabile amministrativa quale soggetto incaricato di ricevere e
gestire le segnalazioni degli illeciti previsti dal D. Lgs. 24/2023. Sarà cura del gestore delle
segnalazioni coinvolgere l’Organismo di Vigilanza qualora la segnalazione riguardi condotte
rientranti nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001.
La Direzione aziendale si impegna a dare ampia diffusione anche a mezzo sito web aziendale-
sulla procedura di segnalazione degli illeciti da parte dei whistleblowers e a dotarsi di uno o più
canali di segnalazione in conformità a quanto richiesto dalla vigente normativa.
5.9. Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni
Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall’Organismo di
Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.
I dati e le informazioni conservate nel database sono posti a disposizione di soggetti esterni
all’Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell’Organismo stesso.
Quest’ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.
6) Il sistema disciplinare
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
32
6.1 Principi generali
Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) della Legge, il Modello può ritenersi
efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure in esso indicate.
Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate
sanzioni di carattere disciplinare.
La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e di Comportamento e delle misure
previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti dell’Azienda e/o dei dirigenti della stessa,
costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art.
2104 c.c. e dell’art. 2106 c.c..
Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e di Comportamento e delle misure previste dal
Modello, le relative sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nella sezione
specifica del Manuale della Società approvato con delibera dell’Organo Amministrativo.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale,
in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari,
indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento
commesso.
6.2 Il sistema disciplinare
Segue Allegato 2.
7) Formazione e diffusione del modello
La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i
dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri.
Il Modello è comunicato a cura del Responsabile del Personale o di altro soggetto delegato
dall’Organo Amministrativo, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare
l’avvenuta ricezione del Modello da parte dei soggetti interni ed esterni alla Società.
L’OdV determina, sentiti il Responsabile del Personale o altro soggetto delegato dall’Organo
Amministrativo e il Responsabile dell’area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, le
modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società destinatari del Modello.
La Sociesi impegna ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l’effettiva
conoscenza del Decreto, del Codice Etico e di Comportamento e del Modello da parte di tutti i
dipendenti e dei membri degli organi sociali della Società.
La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di
coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.
Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l’utilizzo di sistemi
informatici. La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è gestita dal
Responsabile del Personale o da altro soggetto delegato dall’Organo Amministrativo, in stretta
cooperazione con l’Organismo di Vigilanza.
7.1 Formazione dei dipendenti
Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta
conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei Dipendenti
Italia Living S.r.l. Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001
33
di sede che dei c.d. “esterni”. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle
due categorie anzidette, sia che si tratti di risorse già presenti in Azienda sia che si tratti di quelle
da inserire.
Il livello di formazione e informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in
relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle “attività sensibili”.
La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è gestita dal Responsabile del
Personale o da altro soggetto delegato dall’Organo Amministrativo in stretta cooperazione con
l’Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:
- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’Ente: seminario iniziale;
seminario di aggiornamento annuale; accesso a un sito internet dedicato all’argomento;
occasionali e-mail di aggiornamento e informativa nella lettera di assunzione per i neo-
assunti a cura del Responsabile del Personale o di altro soggetto delegato dall’Organo
Amministrativo;
- altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neo-
assunti; accesso a internet; e-mail di aggiornamento a cura del Responsabile del Personale
o da persona delegata dall’Organo Amministrativo.
7.2 Collaboratori Esterni e Partner
Su decisione dell’Organo Amministrativo e con parere dell’Organismo di Vigilanza potranno
essere istituiti nell’ambito dell’Azienda appositi sistemi di valutazione per la selezione di
rappresentanti, consulenti e simili (“Collaboratori esterni”), nonché di partner con cui l’Azienda
intenda addivenire a una qualunque forma di partnership e destinati a cooperare con l’Azienda
nell’espletamento delle attività a rischio (“Partner”).
Potranno essere altre forniti a soggetti esterni alla Società (ad esempio, consulenti e partner)
apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello
organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.